Investimenti in beni strumentali 4.0 - Il credito d'imposta nel 2023 e la transizione 4.0 (2023-2025)

 

Transizione 4.0 conferma e prolunga il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni interconnessi definiti  beni Industria 4.0.

Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 se effettuati entro il 30 settembre 2023 (termine così prorogato dalla legge di Bilancio 2023). Rimangono agovolati gli investimenti fino al 31 Dicembre 2025 e, a determinate condizioni, fino al 30 Giugno 2026. Nel 2023, rispetto al 2022, diminuiscono i vantaggi per chi acquista macchinari perchè vengono gradualmente diminuite le aliquote.

CHI

Possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, disciplinato dall’art. 1, c. da 1051 a 1063, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o in altre procedure concorsuali (anche ove i procedimenti per la dichiarazione di talune delle predette situazioni siano ancora in corso);
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

COSA

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).
In particolare, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositiv wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.
Sono esclusi dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
beni possono essere:
- acquisiti in proprietà o in leasing;
- realizzati in economia o mediante appalto.
- sale and lease back

COME

Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:
20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).
Per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020, pari a:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

QUANDO

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Pena la revoca del beneficio, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.
Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
 
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.
Anche i beni immateriali definiti nellAllegato B, come beni ammortizzabili acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) rientrano tra gli investimenti in beni strumentali finanziati col credito d'imposta. 
Documenti di riferimento